Statuto
Allegato “A” al Rep. 94249/19764
ARTICOLO 1 – Costituzione
1. E’ costituita la associazione “LAIF” (Libera Associazione in memoria di Fernando D’Antoni)
2. La associazione è una organizzazione non lucrativa a fini umanitari e benefici.
ARTICOLO 2 – Sede, delegazioni ed uffici
1. La associazione ha sede in GXXXXX MXXXXXX, (RM)
ARTICOLO 3 – Scopi
2. La associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all’esclusivo perseguimento di finalità sociali.
La associazione ha lo scopo di soddisfare l’esigenza di promuovere un movimento di solidarietà volto alla protezione di ogni essere umano bisognoso di tutela ed in particolare di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e dell’infanzia abbandonata.
La associazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti.
La associazione potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.
La associazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, escluse comunque quelle attività che comportino l’assunzione della qualifica di ente commerciale.
ARTICOLO 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
1. La associazione, potrà, tra l’altro, stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati nel precedente art.3 del presente Statuto.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la associazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:
a) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
b) promuovere ed organizzare convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, il mondo dello sport, dello spettacolo, il sistema educativo e formativo;
c) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
d) affittare ed assumere il possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili, impianti ed attrezzature nonché materiali necessari per l’espletamento della propria attività;
e) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui all’art.3 ed ai punti precedenti;
f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
g) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
ARTICOLO 5 – Patrimonio
1. Il patrimonio della associazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili che pervengono o perverranno alla associazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
ARTICOLO 6 – Fondo di gestione
1. Il fondo di gestione della associazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della associazione medesima non destinati al patrimonio dal direttivo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, concessi in qualsiasi forma , dagli associati oltre che dalle rendite, ricavi ed altre forma di sostegno o finanziamento dirette ed indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la associazione.
2. Le rendite e le risorse della associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ARTICOLO 7 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;
2. Il direttivo approva, entro il 30 aprile il consuntivo all’anno decorso;
3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento della sua attività;
4. Durante la vita della associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve;
5. Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.
ARTICOLO 8 – Membri della Associazione
1. I membri della associazione si dividono in :
1. Fondatori;
*Ordinari;
*Benemeriti.
ARTICOLO 8 Bis – Fondatori
Sono Soci Fondatori i soci che hanno costituito l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
ARTICOLO 9 – Ordinari
1. Sono associati ordinari coloro che sottoscrivono lo statuto della associazione, all’atto della accettazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro domanda di iscrizione. Essi provvedono a versare la quota di adesione indicata nell’Atto di Costituzione, destinata al Fondo di dotazione e non sono tenuti ad ulteriori versamenti di quote in favore della associazione successivamente alla sua costituzione, a meno di delibera unanime della assemblea degli associati.
ARTICOLO 10 – Benemeriti
1. Possono ottenere la qualifica di Benemeriti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della associazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilità, anche annualmente, dal Direttivo che ne determina, altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla associazione.
La qualifica di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
ARTICOLO 11 – Esclusione e recesso
1. Il Direttivo decide con la maggioranza assoluta l’esclusione dei Benemeriti e degli Ordinari, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. Gli associati Ordinari e i Benemeriti, possono, il ogni momento, recedere dalla associazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.
ARTICOLO 12 – Organi della associazione
1. Sono Organi della associazione:
- Il Presidente della associazione;
- Il Direttivo;
- L’Assemblea degli associati.
ARTICOLO 13 – Presidente della associazione
1. Il Presidente della associazione è nominato dalla Assemblea degli associati è può restare in carica 1 anno ed è rieleggibile.
2. Egli è anche Presidente del Direttivo;
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste a qualsiasi autorità amministrativa e o giurisdizionale, nominando avvocati;
4. Il Presidente fissa annualmente le direttive dell’attività della associazione e ne sorveglia il buon andamento, cura l’osservanza dello Statuto e l’esecuzione delle delibere del direttivo e della assemblea;
5. Il Vice Presidente della associazione è ugualmente nominato dalla assemblea, svolge attività vicaria del Presidente. Pertanto, in caso di impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, quest’ultimo potrà conferire incarico al Vice Presidente di sostituirlo, con i medesimi poteri. La sua carica ha la stessa durata di quella del Presidente.
ARTICOLO 14 – Direttivo
1. Il Direttivo è composto di un numero variabile da 3 a 11 membri, tra cui almeno 2 soci fondatori, compreso il Presidente della associazione, che è anche Presidente del Direttivo;
2. I membri del Direttivo sono nominati dalla assemblea;
3. I membri del Direttivo restano in carica un anno, e possono essere rieletti;
4. Il membro del Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Direttivo stesso.
In tal caso, l’assemblea nominerà un nuovo membro nella prima adunanza successiva che sarà tenuta;
5. Il Direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della associazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
6. Il Direttivo, in particolare, provvede a:
- stabilire le linee generali dell’attività della associazione ed i relativi obiettivi dei programmi;
- attribuire la qualità di Socio Benemerito;
- nominare il Tesoriere della associazione in seno al Direttivo;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla associazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- proporre lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio;
- fissare i criteri e le modalità per l’adesione di terzi alla associazione e, fra gli altri, l’indicazione dei contributi minimi per essere nominati Soci Benemeriti, a cui il Consiglio Direttivo dovrà attenersi per la nomina dei nuovi Soci;
- deliberare in merito all’esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall’art.11 del presente Statuto;
- deliberare in merito a modifiche dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento della associazione ed in merito alla devoluzione dell’eventuale Patrimonio residuo.
ARTICOLO 15 – Convocazione e quorum
1. Il Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata;
2. Per la validità delle sedute del Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti;
3. Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto, che devono essere prese dalla assemblea degli associati con la maggioranza del ¾ dei componenti.
Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.
5. Delle riunioni del Direttivo è redatto apposito verbale;
6. Il Direttivo provvede all’amministrazione ed alla gestione della associazione nominando al suo interno un Tesoriere, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani e dei progetti approvati dalla assemblea.
ARTICOLO 16 – Convocazione assemblea soci
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’associazione, così come risultante dal libro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Essa:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, mediante avviso che deve contenere, oltre il giorno e l’ora della riunione, anche la sede e l’Ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 (trenta) Aprile.
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un quarto dei soci; in quest’ultima ipotesi i richiedenti devono formulare l’ordine del giorno ed il Consiglio deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.
L’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria.
Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la maggioranza (metà più uno) dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto al voto i soci in regola con i contributi annuali.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta: essa dovrà essere presentata per il visto alla Presidenza dell’assemblea, prima dell’inizio della riunione. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il Segretario dell’assemblea è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e ad esso spetta la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 17 – Scioglimento
In caso di estinzione della associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione o ente avente le stesse finalità.
ARTICOLO 18 – Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni.
GIORGIO GIORGI – Notaio

